Convegno Giuridico Armi a HIT SHOW Vicenza 2019

Una vista panoramica di HIT Show, la fiera vicentina dedicata a armi sportive, da caccia e da difesa.

Anche nel 2019 si è tenuto a Vicenza, nell’ambito degli eventi collegati al HIT SHOW, il convegno giuridico organizzato dall’Assoarmieri e fortemente voluto dal suo presidente, Antonio Bana.

 

Non c’è dubbio che è sempre più pressante l’esigenza di trovare occasioni di riflessione e confronto sulla rapida e, in buona parte, incoerente proliferazione di disposizioni sulle armi, siano esse di fonte interna o di fonte europea. Questa volta il tema di maggiore interesse ed attualità non poteva che essere il recente decreto legislativo n. 104/2018, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 853/2017.

La ricaduta della prima e della seconda nel nostro ordinamento interno è stata oggetto, sotto vari profili, dei contributi di tutti i relatori intervenuti.

Il Prof. Biscaretti di Ruffia, docente di diritto comunitario presso l’Università Bicocca Milano, ha fornito interessantissimi spunti circa la procedura seguita per l’emanazione delle direttive europee e per il loro recepimento nell’ordinamento interno degli Stati membri. Egli ha chiarito che il recepimento non implica affatto che tutti gli Stati introducano la medesima normativa, essendo consentito un margine di adattamento al diritto interno, purché le norme del singolo Stato non siano contrastanti con le indicazioni della direttiva.

Il Convegno Giuridico è organizzato sotto l’egida di Assoarmieri.

Nello spiegare la procedura di traduzione delle direttive nelle lingue dei 27 Stati membri (la Gran Bretagna, che sarebbe il ventottesimo, è ormai considerata uscita dall’Unione), o meglio della traduzione dalle tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) nelle restanti 24, il relatore ha evidenziato la presenza di errori di traduzione, che possono avere un impatto non indifferente nella fase di recepimento della direttiva medesima (questo vale, in particolare, in relazione alla versione tradotta in italiano).

Egli ha poi evidenziato che, in caso di mancato recepimento di una direttiva, è previsto il deferimento dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia europea, con il rischio di una possibile sanzione pecuniaria a carico dello Stato inadempiente.

Si è poi soffermato sulla posizione della Svizzera, che, pur non essendo uno Stato membro, ha stipulato accordi bilaterali con l’Unione Europea, che la obbligano a recepire, tra le altre, anche la direttiva in materia di armi da fuoco. Infine, il relatore ha parlato dell’azione giudiziale proposta davanti alla Corte Europea dalla Repubblica Ceca contro il Parlamento e il Consiglio europei, a cui si è affiancata anche la Polonia. L’azione, che è finalizzata all’annullamento dell’ultima direttiva sulle armi da fuoco, si basa su quattro profili di illegittimità: competenza, proporzionalità, certezza del diritto, principio di non discriminazione.

Intervento di Biagio Mazzeo, procuratore della Repubblica di Lanusei

Il relatore si è occupato di alcune vistose criticità del decreto legislativo n. 104/2018 e della successiva circolare ministeriale esplicativa. In particolare, si è soffermato sulle nuove sottocategorie di armi passate dal gruppo B (armi soggette ad autorizzazione) al gruppo A (armi vietate). A tale proposito, ha suggerito l’ironica definizione di armi “semivietate”, in quanto per le armi in questione, sottocategorie A6, A7 e A8 esistono numerose deroghe, sia per le persone che le avevano acquistate prima del 13 giugno 2017 (data di entrata in vigore della direttiva) sia per coloro che, avendole acquistate successivamente, fossero iscritti a determinate organizzazioni sportive, oltre alla possibilità di essere autorizzato a detenerla con un’apposita licenza di collezione.

Una delle criticità è rappresentata, appunto, da fatto che non tutte le armi delle nuove categorie A6 e A7 (per le A8 non è prevista la deroga per i tiratori sportivi) sono armi per uso sportivo, sicché il tiratore, dopo averle acquistate, si troverebbe comunque nella necessità di collocarle in collezione.

A proposito della licenza di collezione, Mazzeo ha criticato la circolare, che spiega quali rapporti sussistano tra la già esistente licenza di collezione di armi comuni da sparo e la nuova speciale licenza per la detenzione di armi delle nuove sottocategorie collocate nel gruppo A.

A proposito della licenza di collezione, il relatore ha criticato la circolare, che non ha chiarito affatto quali rapporti sussistano tra la già esistente licenza di collezione di armi comuni da sparo e la nuova speciale licenza per la detenzione di armi delle nuove sottocategorie collocate nel gruppo A.

Ha poi evidenziato le criticità relative alla possibilità, prevista dalla nuova normativa di attuazione della direttiva, di effettuare prove tecniche con le armi in collezione. Secondo la circolare, anche i collezionisti in possesso di titolo di porto d’armi, devono dare avviso di trasporto alla questura, affinché quest’ultima possa verificare il rispetto della cadenza semestrale delle prove. A parere del relatore, questa prassi, introdotta con circolare, determina solamente un aggravio di compiti per il personale delle questure senza alcun vantaggio per la sicurezza pubblica.

Emanuele Paniz, direttore del Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia

È forse la prima uscita pubblica del neo nominato direttore del Banco di Prova, che ha dato un saggio della sua competenza e della sua attenzione alle tematiche più sensibili del settore. Con riferimento al decreto legislativo, il relatore ha evidenziato che opportunamente oggi è stata affidata al Banco anche la certificazione degli strumenti ad aria compressa di debole potenza, rimasta sino a poco tempo fa come residua competenza ministeriale.

Ha poi evidenziato alcune criticità nelle nuove disposizioni sulla “marcatura unica”, che sostituiscono quelle sinora vigenti in tema di immatricolazione delle armi.

Ha poi trattato della tematica relativa alle armi, già definite B7 (armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad armi automatiche), rappresentando che il Banco, dopo essersi dato un regolamento tecnico per la loro identificazione, si trova oggi a misurarsi con un’ulteriore categoria, quella delle armi A6 (armi automatiche trasformate in armi semiautomatiche), che costituiva sino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni la principale fonte di armi categoria B7. Occorre chiarire, dunque, se per la definizione di B7 (nel frattempo passate in categoria B9) siano sufficienti i criteri sinora enucleati oppure occorra una riflessione per l’individuazione di nuovi criteri.

Emanuele Paniz, neo direttore del banco Nazionale di Prova ha trattato anche della tematica relativa alle armi, già definite B7.

Il relatore si è poi riferito a un’altra criticità, quella relativa alla sottocategoria di nuova creazione delle armi lunghe suscettibili di essere accorciate (mediante calciolo pieghevole, telescopico o amovibile senza attrezzi), contraddistinta dalla sigla A8.

Considerato che il Banco, in base ai propri regolamenti, si era basato sul criterio di definire l’arma lunga o corta, misurandone la lunghezza a calciolo ripiegato, ritratto o rimosso, ne consegue che tutte le armi che, così misurate, fossero risultate di lunghezza inferiore a sessanta centimetri, venivano classificate come armi corte (pistole semiautomatiche).

La direttiva e il suo decreto legislativo di recepimento rimettono in discussione tale assunto, in quanto l’arma viene considerata lunga (“da imbracciare”) se di lunghezza superiore a sessanta centimetri con calciolo esteso ma, ove di lunghezza inferiore con calciolo ripiegato, diventa di categoria A8, quindi di tipo vietato.

Prof. Ugo Ruffolo, ordinario emerito di diritto civile presso l’Università di Bologna

Sempre di grandissimo interesse la relazione del noto docente, esperto di diritto e di armi, il quale si è soffermato su alcune criticità riconducibili alle conseguenze in ambito risarcitorio di attività considerate pericolose, come ad esempio l’attività di tiro a segno.

Secondo le norme vigenti un eventuale difetto di un’arma ricade in prima battuta sull’armiere che l’aveva venduta e non sul suo fabbricante.

Ha poi chiarito che, sulla base di un’impostazione giuridica tradizionale ma tuttora vigente, sia il “venditore” a dover garantire la tutela dai “vizi” della cosa venduta e non il fabbricante, il quale ne risponde eventualmente in modo indiretto.

La conseguenza è che un eventuale difetto di un’arma ricade in prima battuta sull’armiere che l’aveva venduta e non sul suo fabbricante.

Il relatore ha poi sottolineato gli effetti perversi della qualificazione di “attività pericolosa”, per esempio, del tiro a segno con strumenti ad aria compressa, in cui di fatto gl’infortuni sono quasi assenti, mentre altre attività, che generano un numero di infortuni rilevante, non sono considerate tali.

Anche quella dell’armiere è purtroppo considerata attività pericolosa, con le relative conseguenze nel caso in cui si dovessero verificare incidenti collegati all’uso dell’arma venduta.

Dott. Davide Sibilio – ricercatore presso l’Università di Milano

Il relatore ha affrontato la tematica relativa alla riabilitazione, a seguito di condanna penale, come possibile mezzo per poter accedere nuovamente alla licenza di porto d’armi, dopo una condanna per un reato considerato “ostativo” ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Dopo avere tratteggiato in modo completo la tematica in esame, il giovane relatore ha sottolineato le contraddizioni della normativa vigente, che contempla come reati ostativi condotte a volte di non eccessiva gravità, mentre non vi comprende reati di notevole allarme sociale che, verosimilmente, all’epoca di entrata in vigore del TULPS (1931) non erano ancora previsti dall’ordinamento giuridico.

Pur considerando positiva la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 104/2018, ha auspicato una revisione della disposizione del testo unico del 1931, per adeguarla agli attuali parametri di gravità delle condotte penalmente sanzionate.

Ruggero Pettinelli – Giornalista ed esperto di armi

Il noto relatore si è occupato con competenza e chiarezza della specifica tematica dei caricatori, la cui disciplina giuridica è stata oggetto di quattro rilevanti modifiche in soli otto anni, passando da una liberalizzazione assoluta (dopo il decreto legislativo n. 204/2010) all’attuale disciplina di divieto per i caricatori di capienza superiore, rispettivamente, a dieci cartucce (armi lunghe) e a venti cartucce (armi corte).

L’intervento di Ruggero Pettinelli ha riguardato i caricatori.

Il problema è che, secondo Pettinelli, nella direttiva europea il caricatore non è contemplato tra le parti (essenziali) di arma, sicché appare strano che un elemento che non è giuridicamente “parte” possa determinare, se montato su un’arma, una sua diversa qualificazione giuridica.

Per quanto riguarda la situazione interna, pur essendo stato introdotto l’obbligo di denuncia dei caricatori di capacità maggiore del limite vigente (inizialmente, cinque e quindici colpi, rispettivamente per le armi lunghe e per le corte), in base alla legge e alle circolari ministeriali, non c’è obbligo dell’armiere di rilasciare alcuna dichiarazione di vendita dei caricatori, i quali, di fatto, continuano a circolare con relativa facilità.

Pertanto, non sono possibili né il controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza né la tutela del detentore, che può avere interesse a dimostrare di avere acquistato il caricatore legalmente, quando ciò era consentito, e di essere legittimato a detenerlo in forza delle disposizioni transitorie dei vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo.

3 thoughts on “Convegno Giuridico Armi a HIT SHOW Vicenza 2019”

  1. Al giudice Biagio Mazzeo. Vorrei da lei questo quesito. LE ARMI AD AVANCARICA ad uno o due colpi (Doppiette) la direttiva europea le ha escluse dalle armi da fuoco in quanto non inserite nelle cat. A – B – C. e l’attuale art.38 del TULPS. che si riferisce al D.L.VO. 30.12.1992 n. 527 modificato 204/2010, le esclude dalla denunzia assieme alle armi bianche. Devono però sottostare all’art. 30 del TULPS per il porto e trasporto delle stesse. Per quale motivo questa legge non viene applicata? Gradirei una sua cortese risposta
    La saluto e buon lavoro. — Della Mea Gian Paolo

  2. Caro lettore, mi permetta di dire che c’è un po’ di confusione nelle sue domande, quanto meno sulle premesse.
    Anzitutto, le armi ad avancarica “libere” sono solo quelle ad un solo colpo.
    Per convincersene, è sufficiente leggere il testo aggiornato dell’articolo 2 della legge n. 110/1975, che, nell’elencare le varie tipologie di armi comuni da sparo, menziona anche “le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
    Inoltre, in base all’articolo 11, comma 3 bis, della legge n. 526/1999, le armi ad avancarica a colpo singolo sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina prevista per le armi ad aria compressa di energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
    Se andiamo a vedere il regolamento ministeriale (DM 9 agosto 2001, n. 362), questo consente, tra l’altro, anche il trasporto di tali strumenti, mentre, con specifico riferimento alle repliche, precisa
    che il loro porto è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
    Il regolamento è certamente andato oltre la previsione di legge, che non prevedeva alcun divieto di porto per tali strumenti, non sono considerati dalla legge come armi. Tuttavia, il trasporto rimane
    sostanzialmente libero (purché effettuato con “diligenza”), sicché nulla impedisce di trasportare in
    poligono lo strumento ad avancarica e lì di usarlo per il tiro a segno.
    Le doppiette ad avancarica, invece, così come qualsiasi arma ad avancarica a due o più colpi (ad esempio, revolver ad avancarica), sono considerate armi comuni da sparo e assoggettate alla
    relativa disciplina.
    Per quanto riguarda la direttiva europea, dopo l’ultima modifica del 2017, è stata rimossa la lettera d) del relativo allegato. In tale lettera si escludeva dal novero delle armi da fuoco “le armi antiche o
    le loro riproduzioni, che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali”.
    In sostanza, si diceva che le leggi nazionali potevano escludere l’applicabilità ad armi antiche e alle relative riproduzioni delle norme sulle armi.
    A seguito dell’entrata in vigore della direttiva del 2017, il legislatore italiano non è intervenuto per abrogare le disposizioni riguardanti gli strumenti ad avancarica monocolpo.
    Al contrario, il ministero dell’interno, nella sua circolare emessa il 12 settembre 2018, si è così espresso: Nulla, invece, è innovato relativamente al regime delle repliche di armi ad avancarica di modelli anteriori al 1890 a colpo singolo. A seguito di uno specifico quesito formulato da questo Dipartimento, i competenti Organi della Commissione Europea hanno, infatti, precisato che l’ambito di applicazione della Direttiva 853 del 2017 non si estende anche a questa tipologia di armi.
    Resta, pertanto, fermo il dettato dell’art. 2, comma 1, lett. h) della legge 11. 110/1975 che esclude le repliche di armi antiche dal novero delle armi comuni da sparo e, quindi, dalla relativa disciplina.
    Quanto alla denuncia delle armi, attualmente, l’unica esclusione è prevista per gli strumenti ad avancarica ad un solo colpo e per quelli ad aria compressa di potenza non superiore a 7,5 joule.
    Biagio Mazzeo

    1. Al giudice Biagio Mazzeo. Ringrazio della sua precisa ed esauriente risposta al mio quesito. Non ne ero al corrente della circolare ministeriale del 12-9-2018. Mi sembra strano che le repliche moderne ad avancarica monocolpo costruite con acciai speciali siano di libera vendita mentre le stesse originali antiche costruite in ferro dolce e con il grado di pericolosità praticamente prossimo allo zero siano soggette all’ osservanza dell’ art.38 del TULPS. Non sta a me giudicare l’operato di questi legislatori nel volere complicare queste norme così elementari, ma ai miei tempi a scuola, già alla seconda avviamento industriale si conoscevano le caratteristiche dei principali metalli. Ringrazio e buon lavoro. G. Paolo.

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