Leggi e armi, le domande dei lettori.

Dott. Biagio Mazzeo (magistrato)

Quesiti:

quante armi sportive si possono detenere? Posso andare ad acquistare un’arma in una armeria al di fuori della zona sanitaria concessami per DPCM anti Covid? Quali pene?

Risposte:

Il numero di armi sportive, che ogni persona può detenere con semplice denuncia e senza necessità di richiedere preventivamente la licenza di collezione di armi comuni da sparo, è stato fissato in dodici dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 104/2018. Per la precisione, dobbiamo chiarire che sono armi sportive (o, meglio, armi per uso sportivo ) solo le armi comuni da sparo, che sono state così classificate, fino al 2011, dalla Commissione consultiva per il controllo delle armi e inserite nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (consultabile alla seguente pagina web: https://webinfo.bignami.it/bignami/catnaz_find.jsp ), oppure, successivamente, così classificate dal Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (consultabile al seguente indirizzo web: https://www.bancoprova.it/it/classificazione-armi_classificate/ ). Fino a prova contraria, cioè fino a quando non si ha certezza dell’identificazione dello specifico modello e della sua presenza come arma per uso sportivo in uno dei due siti sopra indicati, l’arma deve presumersi comune da sparo , come tale rientrante nelle tre armi di tale categoria, di cui è consentita la detenzione in numero massimo di tre. Per quanto riguarda gli spostamenti ai fini dell’acquisto di un’arma al di fuori dell’ambito in cui la normativa emergenziale consente gli spostamenti (comune di residenza se rossa o arancione, regione se gialla), dobbiamo osservare che i provvedimenti emessi decreto-legge e con DPCM, oltre alle ipotesi tassativamente indicate (ad esempio, ragioni sanitarie, rientro al proprio domicilio), prevedono anche la possibilità di derogare ai divieti per situazioni di necessità . Trattandosi di un’indicazione generica, essa si presta a interpretazioni soggettive da parte dei pubblici ufficiali incaricati di effettuare i controlli. Tuttavia, se si tratta di un acquisto finalizzato alla caccia o al tiro a segno, si può ragionevolmente escludere che possa essere giustificato lo spostamento, in quanto si tratterebbe di un’esigenza voluttuaria e non certamente di necessità . Diversa potrebbe essere la conclusione, se si trattasse dell’acquisto di un’arma da difesa, soprattutto se tale acquisto fosse finalizzato al porto da parte di persona titolata oppure, addirittura, da parte di guardia particolare giurata. Occorre, però, che la necessità dello spostamento derivi dal fatto che nel territorio in cui gli spostamenti sono consentiti (comune o regione, secondo i casi) non fosse reperibile un esercizio- armeria, in grado di soddisfare la specifica necessità.​In caso di violazione delle disposizioni di confinamento, le sanzioni sono quelle previste dalla normativa speciale (multa da 400 euro a 1.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo). Pagando entro trenta giorni dalla notifica, l’importo della multa viene decurtato del 30%; in caso di recidiva (cioè dalla seconda violazione in poi), l’importo della multa raddoppia (articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020). Quante armi posso trasportare contemporaneamente per andare al poligono o per portarle in armeria per farvi fare manutenzione? Premesso che il trasporto consiste nel trasferire un’arma da un luogo all’altro con modalità tali da non consentirne l’immediato utilizzo (certamente scarica, in idonea custodia chiusa, separando l’eventuale caricatore ed eventualmente, se possibile, smontata), occorre distinguere tra persone titolari di porto d’armi e persone non titolari. Nel primo caso, con qualsiasi licenza di porto d’armi (licenza di porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato per porto di armi lunghe da fuoco, sia per tiro a volo sia per caccia sia ancora per difesa personale) si possono trasportare tutte le armi comuni da sparo, nel numero massimo di sei, indipendentemente dal fatto che siano comuni, per uso sportivo o da caccia (Circolare ministeriale 14 febbraio 1998 rintracciabile al seguente indirizzo web: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/02/27/098A1555/sg ). Esistono poi altre autorizzazioni come la licenza di trasporto delle armi per uso sportivo, prevista dalla legge n. 85/1986 e la carta di riconoscimento della sezione di tiro a segno (cd. carta verde ). Nel primo caso, sono trasportabili solo le armi per uso sportivo, nel secondo tutte quelle utilizzabili nella sezione di tiro a segno, sempre però nel limite di sei armi. Passando al caso della persona che non è titolare di licenza di alcun genere, il trasporto è ammesso solamente previo avviso di trasporto a questore, previsto dall’articolo 50 del regolamento TULPS. In tal caso, il numero di armi è quello indicato nell’autorizzazione (in quanto, di fatto, non basta l’avviso ma occorre anche il visto , quindi l’autorizzazione del questore). Per scendere nel pratico, chi frequenta abitualmente un poligono di tiro TSN o privato può sicuramente trasportarvi fino a un massimo di sei armi. Tali armi devono essere tutte per uso sportivo se il titolo utilizzato è la licenza di trasporto di armi per uso.